Art. 7.
(Organizzazione dell'Autorità).

      1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e gestionale. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetti al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Entro un mese dal suo insediamento, l'Autorità stabilisce le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 100 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al personale dell'Autorità e al suo reclutamento si applicano i commi 29, 30 e 31 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.